Consenso informato

  • 24 Dicembre 2011
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E’ principio universalmente acquisito quello della libera e cosciente autodeterminazione del paziente nel sottoporsi ad un trattamento sanitario.
Ciò postula una completa informazione del cittadino paziente da parte del personale sanitario, sulle procedure mediche che gli verranno proposte. Per le pratiche sanitarie più delicate, il consenso deve essere esplicito e scritto sugli appositi moduli, attualmente in uso presso le strutture sanitarie. Ovviamente il paziente dovrà esaminare attentamente il documento da sottoscrivere e dovrà pretendere le informazioni utili per comprendere i pericoli del trattamento che dovrà essergli praticato, con le possibili eventuali alternative allo stesso.
Quando si tratti di minori, il consenso dovrà essere rilasciato dai genitori o da chi comunque eserciti la potestà. In mancanza dall’autorità giudiziaria.
Una particolare circostanza in cui è necessario che il soggetto manifesti il proprio consenso (e per iscritto), perché possa essere sottoposto ad un esame, è quella del test dell’HIV, previe le indispensabili informazioni sulla natura e caratteristiche della prova.
In caso di minori, il consenso verrà dato da chi eserciti la potestà; ove il minore insista per essere sottoposto all’esame all’insaputa dei genitori, la struttura, dopo aver praticato il test, in caso risulti positivo, ne comunicherà l’esito, con le motivazioni della decisione di sottoporvisi, al Tribunale dei Minorenni.

RESPONSABILITA’ DA CONTAGIO
In passato si è rivelato, purtroppo assai frequente, il caso di soggetti contagiati dal virus dell’HIV o anche da quello dell’HCV, per effetto di trattamenti sanitari erogati loro da strutture pubbliche o private. Oggi il fenomeno appare meno vistoso, per il più elevato livello di attenzione dei presidi ospedalieri nei confronti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla raccolta e la conservazione del sangue. Infatti, gli episodi di contagio da virus di Hcv e Hiv hanno riguardato principalmente i soggetti sottoposti a isolate o periodiche pratiche trasfusionali, ovvero i destinatari di somministrazioni di emoderivati.
Stiamo parlando di pazienti chirurgici nel primo caso e di individui soggetti a continue trasfusioni, quali i pazienti emofiliaci, talassemici, nel secondo caso.
Allorché si verifichi la malaugurata eventualità di un contagio causato da sangue infetto, la struttura, pubblica o privata che sia, dovrà rispondere dei danni cagionati al paziente, sia per inadempimento del contratto di prestazione sanitaria, sia per colpa derivante dall’aver arrecato nocumento al diritto primario alla salute, tutelato dalla norma costituzionale dell’art. 32. Ovviamente una responsabilità che tragga la propria origine da fatti, come quelli sopra indicati, dovrà essere valutata anche in sede penale.
Il soggetto leso avrà, in ogni caso, diritto a vedersi risarcire il danno alla salute, con una somma che veda compensare la lesione della propria integrità psico-fisica.
Inoltre, ai sensi della L. 210/1992, al soggetto contagiato è riconosciuto un indennizzo a carico del Ministero della Sanità. Esso ha natura assistenziale e consiste in un assegno reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni tipo di sussidio o pensione e rivalutabile annualmente.
Ove malauguratamente la persona sia stata contagiata da più malattie invalidanti, si darà corso ad un indennizzo aggiuntivo pari al 50% del valore di quello determinato dalla legge.
In caso di decesso del soggetto contagiato, i di lui aventi diritto potranno accedere ad un assegno -una tantum- di £ 150.000.000, a ripartirsi tra il coniuge ed i figli; in caso di soggetto deceduto in età minore, ovvero in età maggiore, ma non coniugato, tra i genitori, i fratelli minorenni e maggiorenni.
La provvidenza avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Si badi bene che tutti i diritti, di cui si è trattato nel presente capitolo, competeranno anche agli operatori sanitari che, in ragione delle mansioni svolte, abbiano riportato contagio da pazienti positivi, nonché al coniuge contagiato dall’altro infettato, per le cause di cui si è detto, ovvero anche dal figlio durante la gestazione della madre contagiata.
Sul piano operativo va rammentato che il Ministero della Sanità con circolare del 14/11/1996 ha chiarito che la ASL territorialmente competente provvede all’istruttoria delle domande d’indennizzo.

Gli interessati dovranno:
presentare una richiesta in carta semplice contenenti i dati anagrafici;
certificazione medica da cui possa evincersi la somministrazione del sangue, con la cartella clinica;
certificato del medico attestante la prima diagnosi della malattia.